© Amnesty International
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Iniziativa anti-diritti umani Domande e risposte

Amnesty International risponde ad alcune domande sull’iniziativa «Il diritto svizzero anziché giudici stranieri (iniziativa per l’autodeterminazione)». Il testo dovrebbe essere sottoposto al voto popolare nel 2018. Amnesty International respinge questa iniziativa poiché rappresenta un attacco frontale ai diritti umani.
  1. Cosa chiede l’iniziativa?
  2. Chi sostiene l’iniziativa?
  3. Quali sono gli obiettivi dichiarati dell’iniziativa?
  4. L’iniziativa ha degli scopi nascosti?
  5. Qual’è il legame tra l’iniziativa e i diritti umani?
  6. Cosa accadrebbe se l’iniziativa fosse accettata?
  7. L’indipendenza della Svizzera è minacciata dalle decisioni della Corte di Strasburgo?
  8. L’iniziativa garantisce la sicurezza del diritto, come sostiene l’UDC?
  9. Attualmente la democrazia è violata e minacciata?
  10. La Svizzera è minacciata di essere oggetto della dittatura dell’Unione europea?
  11. Il diritto svizzero è formulato, come ritengono i sostenitori dell’iniziativa, da professori di diritto e funzionari?
  12. Il popolo ha sempre ragione?
  13. La Svizzera può veramente proteggere i diritti umani in maniera totalmente autonoma?
  14. La Svizzera dovrebbe denunciare la Convenzione Europea del Diritti dell'Uomo (CEDU) e uscire dal Consiglio d’Europa in caso di approvazione dell’iniziativa?
  15. La CEDU esagera, deformando il diritto e attaccando la democrazia?
  16. Quali sarebbero le conseguenze per gli altri paesi membri del Consiglio d’Europa qualora la Svizzera denunciasse la CEDU, in particolare su quelli che non applicano le decisioni della Corte?
  17. I diritti umani più importanti sono contenuti nella nostra Costituzione, perché in più abbiamo bisogno della CEDU?
  18. Valutare gli interesse si avvera sempre necessario per limitare un diritto fondamentale. I nostri giudici non sono meglio in grado di fare questa valutazione rispetto a dei giudici stranieri? Non dimostriamo una mancanza di fiducia nei confronti del nostro stesso sistema giuridico?
  19. In caso di approvazione dell’iniziativa è immaginabile che la pena di morte, il cui divieto non fa parte del diritto internazionale imperativo, venga reintrodotta tramite votazione nel nostro paese?
  20. La CEDU tratta un numero crescente di casi. La Svizzera viene raramente condannata ma i nostri giudici tengono in considerazione le decisioni della CEDU relative ad altri paese nell’esprimere i propri giudizi. Questo non significa che l’influenza di Strasburgo aumenta con il tempo?
  21. Un “Si” all’iniziativa avrebbe un’influenza sulla nostra economia e le nostre relazioni commerciali?

1 - Cosa chiede l’iniziativa?

Proponendo la modifica di cinque articoli costituzionali, l’iniziativa intende imporre il primato della nostra Costituzione sul diritto internazionale. Secondo gli iniziativisti, « politici, funzionari e professori tentano di limitare i diritti democratici e adotterebbero sempre più spesso il punto di vista secondo il quale il diritto stranieri, dei giudici e dei tribunali stranieri contano di più che il diritto svizzero, approvato da popolo e cantoni [1]».

 Il testo completo dell’iniziativa [2]

 Art. 5 cpv. 1 e 4

Il diritto è fondamento e limite dell’attività dello Stato. La Costituzione federale è la fonte suprema del diritto della Confederazione Svizzera.

La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. La Costituzione federale ha rango superiore al diritto internazionale e prevale su di esso, fatte salve le disposizioni cogenti del diritto internazionale.

Art. 56a           Obblighi di diritto internazionale

La Confederazione e i Cantoni non assumono obblighi di diritto internazionale che contraddicano alla Costituzione federale.

In caso di contraddizione, adeguano gli obblighi di diritto internazionale alla Costituzione federale, se necessario denunciando i trattati internazionali in questione.

Sono fatte salve le disposizioni cogenti del diritto internazionale.

Art. 190           Diritto determinante

Le leggi federali e i trattati internazionali il cui decreto d’approvazione sia stato assoggettato a referendum sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto.

Art. 197 n. 122

  1. Disposizione transitoria degli art. 5 cpv. 1 e 4 (Stato di diritto), 56a (Obblighi di diritto internazionale) e 190 (Diritto determinante)

Con l’accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni, gli articoli 5 capoversi 1 e 4, 56a e 190 si applicano alle disposizioni vigenti e future della Costituzione federale e agli obblighi di diritto internazionale vigenti e futuri della Confederazione e dei Cantoni.

 2 - Chi sostiene l’iniziativa?

L’iniziativa è stata promossa dall’Unione democratica di centro (UDC); nessun altro partito politico di importanza nazionale la sostiene ad oggi. Visti i contenuti dei loro programmi, è ragionevole pensare che i Democratici svizzeri, l’Associazione per una svizzera neutra ed indipendente (ASNI) e altri piccoli partiti di estrema destra sosterranno l’adozione dell’iniziativa.

L’iniziativa è stata depositata il 12 agosto 2016 accompagnata da circa 117’000 firme.

 3 - Quali sono gli obiettivi dichiarati dell’iniziativa?

Secondo gli argomenti presentati dall’ex Consigliere nazionale UDC Oskar Freysinger in occasione del deposito dell’iniziativa, il testo ha i seguenti obiettivi[3]:

  • Salvaguardare e rafforzare la democrazia diretta e fare del diritto stabilito dal popolo e dai cantoni la fonte suprema del diritto svizzero;
  • Impedire che il diritto internazionale (escluso il diritto internazionale inderogabile [4]) sia sovrapposto alla Costituzione federale, per esempio sotto forma di un accordo bilaterale;
  • Impedire l’intervento di giudici stranieri in Svizzera, che siano del Lussemburgo (Corte di giustizia della Corte Europea), o di Strasburgo (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo);
  • Obbligare il Consiglio federale e il Parlamento a rispettare di nuovo la volontà popolare e a applicare le sue decisioni come, ad esempio, l’approvazione dell’iniziativa contro l’immigrazione di massa o quella per l’internamento a vita;
  • Impedire che una “élitocrazia” (amministrazione, governo, giudici, professori) privi sempre di più il popolo del suo potere.”

 4 - L’iniziativa ha degli scopi nascosti?

Ne ha almeno uno, anche se è difficile dire che sia nascosto visto quanto è evidente alla lettura del testo dell’iniziativa e nell’ascoltare le dichiarazioni dei suoi sostenitori: la rimessa in questione dell’adesione della Svizzera alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).

Il contesto nel quale è nata l’iniziativa, ovvero quello di ripetute tensioni tra le decisioni popolari e gli impegni internazionali della Svizzera (iniziativa sull’internamento, rinvio dei criminali stranieri, iniziativa per l’attuazione) e gli argomenti principali avanzati dagli iniziativisti, mostrano chiaramente che il testo è diretto contro un trattato in particolare, la CEDU (e che accessoriamente mette in questione gli accordi bilaterali – libera circolazione delle persone – conclusi con la UE).

5 - Qual’è il legame tra l’iniziativa e i diritti umani?

L’obiettivo dell’iniziativa è garantire la preminenza del diritto nazionale sul diritto internazionale. Costituisce quindi un attacco frontale ai diritti umani poiché mette in dubbio la preminenza della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) e la protezione che questa offre a ogni persona vittima di violazioni dei suoi diritti fondamentali nel nostro paese.

L’iniziativa attacca direttamente la CEDU e gli iniziativisti non lo nascondono. L’UDC vede regolarmente il suo programma contraddetto dalla CEDU. La Svizzera non è (ancora) stata condannata a Strasburgo in relazione con un’iniziativa controversa come quella sul divieto dei minareti o quella contro l’immigrazione di massa, ma la CEDU è regolarmente messa in avanti come una linea rossa da non superare in occasione della convalida delle iniziative.

Senza la protezione della CEDU, i diritti fondamentali elencati nella Costituzione federale potrebbero essere drasticamente limitati attraverso iniziative popolari.

Gli iniziativisti vedrebbero quindi di buon occhio se la Svizzera denunciasse la CEDU e di conseguenza si ritirasse dal Consiglio d’Europa. Questo significherebbe fare un passo indietro di oltre 40 anni e rinunciare alla migliore protezione di cui può beneficiare ogni individuo contro le violazioni dei diritti fondamentali in Svizzera.

Inoltre la Svizzera sarebbe pure confrontata con dei problemi insormontabili, in particolare nel caso di un’incompatibilità della sua legislazione con i Patti delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali o sui diritti civili e politici, poiché questi ultimi non prevedono dei meccanismi per denunciarli.

 6 - Cosa accadrebbe se l’iniziativa fosse accettata?

Le conseguenze dell’approvazione dell’iniziativa sono molto disparate e difficili da valutare con precisione. A corto termine, per esempio, la mesa in atto dell’iniziativa sull’immigrazione di massa si scontrerebbe frontalmente con il diritto internazionale e in particolare con le convenzioni sulla libera circolazione concluse con l’Unione europea. La preminenza del diritto svizzero sul diritto internazionale causerebbe la denuncia degli accordi bilaterali.

Più a lungo termine, l’approvazione dell’iniziativa porterebbe a un ritiro della CEDU, della Corte europea di Strasburgo e in fine del Consiglio d’Europa. Quando degli articoli costituzionali si opporrebbero alla CEDU, i tribunali svizzeri sarebbero tenuti ad applicare il diritto nazionale, anche in violazione della CEDU, cosa che, se il caso si dovesse ripetere, avrebbe come conseguenza la sospensione dal Consiglio d’Europa. Altri trattati internazionali in materia di diritti umani potrebbero inoltre diventare carta straccia per la Svizzera: tra questi anche i due Patti delle Nazioni Unite, la Convenzione contro la tortura o la Convenzione sui diritti dell’infanzia.

Concretamente, il Tribunale federale non potrebbe, da una parte, più annullare decisioni sulla base della loro incompatibilità con il diritto internazionale e, d’altro canto, un ricorso alla Corte europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo perderebbe tutto il suo senso poiché le decisioni della Corte che fossero contrarie al diritto svizzero non sarebbero comunque applicate. Ogni persona residente in Svizzera si vedrebbe così privata della protezione che offre attualmente la CEDU dalle violazioni dei diritti umani.

Infine il nuovo articolo 190 della Costituzione renderebbe estremamente difficile il lavoro del Tribunale federale, poiché sarebbe tenuto dalla Costituzione ad applicare il diritto nazionale e il diritto internazionale anche qualora i due dovessero rivelarsi incompatibili.

 7- L’indipendenza della Svizzera è minacciata dalle decisioni della Corte di Strasburgo?

Uno degli argomenti utilizzati più spesso dagli iniziativisti è la minaccia che, secondo loro, pesa sull’indipendenza della Svizzera. Ogni decisione di Strasburgo ci avvicina, secondo l’UDC, a Bruxelles. Questo non è vero, per questi motivi:

  • I sostenitori dell’iniziativa coltivano spesso la confusione tra la CEDU e l’Unione europea mentre queste due entità non hanno nulla a che vedere l’una con l’altra. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) è un’emanazione del Consiglio d’Europa che raggruppa 47 Stati in Europa e in Asia centrale. L’Unione europea, che non è ancora membro del Consigli d’Europa, non ha nulla da dire in merito alla CEDU.
  • Il diritto dell’Unione europea che è ripreso in Svizzera è sistematicamente convalidato dal Parlamento. Quest’ultimo è libero, se ritiene che la nostra indipendenza sia minacciata, di rifiutare questa convalida.
  • Il fatto di adottare delle regole di diritto valide dai nostri vicini non fa che riconoscere delle regole di buon vicinato. Queste regole possono anche essere di beneficio alla Svizzera, per esempio quando sottomettono le aziende europee alle stesse norme alle quali devono soggiacere le aziende svizzere, favorendo così una concorrenza leale.
  • Sottomettersi volontariamente al quadro legale stabilito dall’Unione europea o dal Consiglio d’Europa lascia un margine di manovra alla Svizzera, un po’ come il fatto di seguire il regolamento dello stabile nel quale viviamo non ostacola in alcun modo il nostro diritto di arredare il nostro appartamento secondo il nostro gusto personale.

 8 - L’iniziativa garantisce la sicurezza del diritto, come sostiene l’UDC?

L’UDC sostiene che la sua iniziativa precisa le relazioni tra il diritto internazionale e il diritto svizzero, risolve dei conflitti di norme e quindi garantisce una miglior sicurezza del diritto.

 In realtà è il contrario. Da una parte, l’iniziativa erige la Costituzione federale a “fonte suprema del diritto della Confederazione svizzera”[5] e la colloca quindi “al di sopra del diritto internazionale”[6], ed esige la denuncia “secondo il bisogno” dei trattati internazionali che gli sono contrari”[7]. Da un altro canto, il testo ancora il principio del primato dei trattati internazionali che sono stati sottoposti a referendum[8] e conserva, in maniera generale, il principio secondo il quale la Confederazione e i cantoni “rispettano il diritto internazionale”[9]. L’iniziativa è quindi piena di contraddizioni e porta più insicurezza giuridica che risolve problemi.

 9- Attualmente la democrazia è violata e minacciata?

Uno degli argomenti spesso portati dall’UDC in appoggio della sua iniziativa consiste nel dire che non applicando alla lettera la scelta del popolo, espressa in votazione, il Parlamento o i giudici si sostituiscono alla più alta istanza della nostra democrazia, per sabotarla. Violerebbero così i principi del nostro Stato di diritto.

Secondo i sostenitori dell’iniziativa, non solo “il Consiglio federale, la maggioranza del Parlamento, il Tribunale federale” ma pure “i professori di diritto internazionale e di diritto pubblico” sono colpevoli di appoggiarsi sul diritto internazionale per opporsi all’applicazione e la messa in atto della volontà popolare”[10].

In realtà la democrazia diretta non uscirebbe rafforzata da un’approvazione dell’iniziativa, al contrario: in caso di conflitto irriducibile tra la Costituzione federale e il diritto internazionale è il Consiglio federale, competente in virtù dell’articolo 184 Costituzione, che dovrebbe denunciare l’accordo internazionale in questione. In altri termini, il Consiglio federale sarebbe quindi abilitato a denunciare anche i trattati che il popolo avrebbe accettato, senza consultarlo. Le conseguenze dell’accettazione dell’iniziativa in legame con quella contro l’immigrazione di massa sono esemplari in termini di perdita di sovranità popolare, dunque di minaccia della democrazia diretta.

Il Consiglio federale si vedrebbe costretto a rinunciare all’accordo sulla libera circolazione delle persone (Accordi bilaterali I e II), se i negoziati con l’EU riguardo l’iniziativa dovessero fallire. Non si dovrebbe sollecitare in anticipo la popolazione, nonostante questa abbia accettato a larga maggioranza gli Accordi bilaterali I e II nel Maggio 2000, abbia votato nel 2004 in favore degli accordi di Dublino/Schengen e non abbia lanciato un referendum contro un nuovo accordo nell’ambito dei bilaterali. Questo quindi implicherebbe in modo evidente che il popolo perderebbe il suo potere.

 10 - La Svizzera è minacciata di essere oggetto della dittatura dell’Unione europea?

L’UDC attacca non solo la CEDU ma anche gli accordi conclusi (e futuri) con l’Unione Europea (UE).

Leggendo il testo dell’iniziativa e l’argomentario che l’accompagna, è chiaro che l’UDC desidera impedire la ripresa automatica (“dinamica”) del diritto internazionale, in particolare dell’Unione europea, in diritto svizzero. Fatto che considera come una dittatura di Bruxelles sulla Svizzera.

Non va dimenticato che numerosi atti legislative adottati ogni anno dalla Confederazione non riguardano più unicamente il diritto nazionale, ma il diritto contrattuale internazionale. Il numero di testi di diritto interno che si basano sul diritto internazionale è pure in aumento. Non c’è più una chiara e netta delimitazione tra la politica nazionale e la politica internazionale. I cittadini possono quindi pronunciarsi tramite referendum su testi di politica straniera praticamente come lo possono fare per la Costituzione e le leggi nazionali.

In altri termini, il rischio per la Svizzera di farsi “fagocitare” giuridicamente dall’Unione europea, per quanto possa esistere, rimane minimo poiché il controllo democratico, così caro all’UDC, esiste già in merito alla conclusione di numerosi testi internazionali.

 11- Il diritto svizzero è formulato, come ritengono i sostenitori dell’iniziativa, da professori di diritto e funzionari?

Le fonti del diritto svizzero sono riconosciute all’unanimità nel diritto scritto (la Costituzione e le leggi), completato dalla giurisprudenza (l’interpretazione delle leggi da parte dei tribunali) e dalla dottrina (l’analisi delle leggi e della giurisprudenza effettuata dal mondo accademico) e finalmente dal diritto abitudinario (le regole non scritte, sviluppate nell’ambito di una giurisprudenza costante del Tribunale federale e della autorità politiche e amministrative). I giudici, come i professori, hanno quindi un ruolo importante ma la fonte principale del diritto è stabilita nella Costituzione, per la quale qualsiasi modifica deve essere sistematicamente sottoposta al doppio verdetto del popolo e dei cantoni e dalle leggi, che sono redatte dal Parlamento e che sono eventualmente validate da un voto popolare in caso di referendum.

La separazione dei poteri vuole che il Parlamento elabori le leggi, il governo le applichi, e la giustizia verifichi che siano applicate correttamente. Non sta né al popolo, né al Parlamento verificare che le leggi siano correttamente messe in atto. Questo compito spetta ai giudici, che non fanno altro che svolgere il proprio dovere. Per quel che riguarda i funzionari e i professori ai quali fa allusione l’UDC, questi possono dare solo un’opinione a titolo consultativo, informare o avvisare che l’uno o l’altro progetto di legge potrebbe creare problemi, se entrasse in vigore ma né i giudici né il parlamento sono tenuti a rispettare questa opinione.

 12- Il popolo ha sempre ragione?

No, il popolo non è al di sopra delle leggi e le deve rispettare. Avrebbe per esempio ragione di accettare un’iniziativa popolare che chiede l’esclusione delle donne dal diritto di voto o un’altra che vieta di parlare italiano in Svizzera? Naturalmente no. Seppur vero che il nostro sistema democratico permetterebbe al popolo di decidere, la maggioranza popolare non ha comunque sempre ragione nelle sue scelte. Ma il popolo ha bisogno di un quadro di riferimento. L’UDC non dovrebbe dimenticare che il nostro sistema politico si è costruito sulla salvaguardia rappresentata dalla protezione delle minoranze, garantita dal bicameralismo parlamentare, dal federalismo o ancora dalla doppia maggioranza richiesta in occasione di determinate votazioni popolari.

Senza questa salvaguardia e altre, quali il diritto internazionale imperativo – ius cogens [11] - si potrebbe immaginare un’iniziativa popolare che chieda il divieto dell’insegnamento dell’italiano e del francese in Svizzera, e che farebbe del Tedesco l’unica lingua ufficiale del paese. Se il popolo votasse in favore di questa iniziativa (facendo l’ipotesi che tutti i votanti svizzero tedeschi, maggioritari rispetto a italofono e francofoni, l’approvassero), la minoranza francofona e italofona non potrebbe più rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell’uomo per far valere i propri diritti.

 13 - La Svizzera può veramente proteggere i diritti umani in maniera totalmente autonoma?

Secondo i sostenitori dell’iniziativa, i diritti contenuti nella CEDU sono tutti inclusi nella nostra Costituzione (questo è vero) e quindi non abbiamo bisogno della CEDU e ancor meno dei giudici di Strasburgo per rispettarla e metterla in atto (e questo è falso). L’approvazione dell’iniziativa porterebbe, a lungo termine, alla rinuncia alla CEDU. Ma senza questa Convenzione, la Svizzera sarebbe privata del principale strumento internazionale a garanzia del rispetto dei diritti umani e si ritroverebbe senza la protezione giuridica in caso di violazione di questi diritti da parte di leggi federali. In effetti la Svizzera non dispone della giurisdizione costituzionale per le leggi federali e il Tribunale Federale non potrebbe quindi più proteggere i nostri diritti fondamentali, nel caso in cui fossero minacciati da una legge federale, e questo malgrado il fatto che questi siano iscritti nella nostra Costituzione. La protezione dei diritti fondamentali inclusi nella Costituzione federale e che coincidono in gran parte con quelli contenuti nella CEDU, è solo possibile, secondo l’articolo 190 Cst. in vigore, grazie al primato del diritto internazionale e dunque della CEDU.

 14 - La Svizzera dovrebbe denunciare la CEDU e uscire dal Consiglio d’Europa in caso di approvazione dell’iniziativa?

A lungo termine, si. I sostenitori dell’iniziativa accettano apertamente questa eventualità[12]. L’idea è che un giorno o l’altro la Svizzera sarà condannata a Strasburgo per una violazione della CEDU. Poiché, in caso di accettazione dell’iniziativa, il diritto svizzero avrebbe il primato su quest’ultima, la Svizzera non si dovrebbe in futuro conformare alla decisione di Strasburgo. Se il fenomeno si ripetesse, a medio termine la Svizzera sarebbe sospesa dal Consiglio d’Europa oppure costretta a denunciare la CEDU, ciò che avrebbe inoltre come effetto la sospensione, o perfino l’espulsione, della Svizzera dal Consiglio d’Europa.

Il suo isolamento politico in seno all’Europa sarebbe quindi totale e la Svizzera perderebbe il poco peso di cui beneficia attualmente nei negoziati internazionali, come pure la sua credibilità. È importante non dimenticare che il Consiglio d’Europa non è solo la CEDU. Si tratta di 221 Convenzioni che, nella maggior parte dei casi, la Svizzera ha ratificato, che riguardano gli ambiti più disparati: la lotta contro la tratta degli esseri umani, la lotta contro il terrorismo, la lotta contro il doping, la protezione dell’ambiente o quella delle minoranze nazionali. Lo statuto di tutte queste convenzioni diventerebbe quindi estremamente incerto.

Al di fuori del Consiglio d’Europa, la Svizzera si collocherebbe allo stesso livello della Bielorussia, l’unico paese europeo che non è membro del Consiglio d’Europa (perché continua ad applicare la pena capitale), della Grecia, unico stato ad aver denunciato la CEDU durante i peggiori anni della dittatura dei colonnelli, della Turchia dei giorni nostri che ha dichiarato la sospensione della CEDU in seguito all’instaurazione dello stato d’emergenza dopo il tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, oppure ancora la Russia, che ha deciso nel 2015 di non applicare più le decisioni della Corte di Strasburgo quando queste non sono compatibili con la sua Costituzione[13].

 15 - La CEDU esagera, deformando il diritto e attaccando la democrazia?

C’è chi ritiene che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo (CEDU) “serva oggi a privare i cittadini dei loro diritti democratici. Perfino a bloccare la democrazia laddove è la più antica e la più diretta.[14]” Secondo l’autore, Yves Nidegger, consigliere nazionale UDC ginevrino, si sperava al momento della creazione della CEDU di fare “uno strumento di conversione del continente ai valori democratici[15]”. La Corte Europea dei diritti Umani sarebbe sfortunatamente stata vittima del suo successo e si sarebbe arrogata competenze che nessuno le ha dato. Il Consigliere nazionale prende ad esempio il diritto alla famiglia (articolo 8 CEDU), che doveva servire a proteggere le relazioni famigliari contro le ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici e che secondo lui è utilizzato dalla Corte come ostacolo all’espulsione dei criminali stranieri.

Questo non è naturalmente il caso e, oltre al fatto che sembra difficile prestare alla Corte un’intenzione di proteggere i criminali, bisogna notare che la definizione del diritto alla famiglia è ben più larga rispetto al senso che le è attribuito dal deputato ginevrino. Esaminando da vicino queste decisioni, diventa chiaro che la Corte di Strasburgo, nel caso di sentenze in legame con il diritto della famiglia, rispetta in maniera generale il margine di manovra degli Stati e pronuncia condanne solo in casi eccezionali.

La Corte, dovrebbe essere inutile precisarlo, non è un organo politico, non ha obiettivi nascosti e soprattutto non quello di limitare la democrazia e aiutare i governi a rifiutare di mettere in atto il loro proprio diritto nazionale quando non lo condividono. La Corte di Strasburgo si limita ad applicare il diritto tenendo in considerazione non solo le legislazioni nazionali ma anche e soprattutto le norme che sono state stabilite e riconosciute dalla comunità internazionale.

16 - Quali sarebbero le conseguenze per gli altri paesi membri del Consiglio d’Europa qualora la Svizzera denunciasse la CEDU, in particolare su quelli che non applicano le decisioni della Corte?

È chiaro che ritirandosi dalla CEDU e quindi dal Consiglio d’Europa, la Svizzera menderebbe un segnale catastrofico agli altri Stati europei che hanno già minacciato di fare lo stesso, tra i quali anche il Regno Unito. Questo segnale sarebbe ancor più forte poiché la Svizzera è uno dei paesi meno condannati a Strasburgo e ha una reputazione di paese molto rispettoso dei diritti umani.

Gli Stati che faticano, per ragioni molto diverse, a mettere in atto le decisioni della Corte non sarebbero certo incoraggiati a regolarizzare la propria situazione. Se gli allievi più ligi decidono di non rispettare più la CEDU, non ci sarà più per questi un motivo per fare meglio. Si entrerebbe quindi certamente in una spirale discendente e ci sarebbe da temere che, a lungo termine, la CEDU possa perdere tutta la propria autorità, spalancando quindi le porte al ritorno di violazioni dei diritti umani in Europa.

In fine, in caso di ritiro, la Svizzera perderebbe il proprio di diritto di sedere nel Consiglio dei diritti dell’Uomo delle Nazioni Unite o di partecipare a dei dialoghi sui diritti umani con paesi come l’Iran, il Vietnam o la Cina, quando lei stessa dichiarerebbe esplicitamente di voler rispettare i diritti umani solo quando fossero in armonia con il diritto nazionale.

17 - I diritti umani più importanti sono contenuti nella nostra Costituzione, perché in più abbiamo bisogno della CEDU?

L’articolo 190 della Costituzione federale stipula che: ”Il Tribunale federale e le altre autorità sono tenuti ad applicare le leggi federali e il diritto internazionale.” Poiché non esiste, in Svizzera, un controllo sulla costituzionalità delle leggi, non è possibile attaccare una legge federale perché violerebbe uno dei diritti fondamentali che figurano nella nostra Costituzione. Possiamo per contro – e grazie all’articolo 190 – verificare che questa legge sia compatibile con lo stesso diritto contenuto nella CEDU.

Per questa ragione, l’argomento dei sostenitori dell’iniziativa, secondo il quale la lista dei diritti fondamentali contenuta nella Costituzione federale protegge sufficientemente le persone che vivono in Svizzera, è sbagliato.

 18 - Valutare gli interessI È sempre INDISPENSABILE per POTER DECIDERE SE limitare un diritto fondamentale. I nostri giudici non sono meglio in grado di fare questa valutazione rispetto a dei giudici stranieri? Non dimostriamo una mancanza di fiducia nei confronti del nostro stesso sistema giuridico?

Non bisogna dimenticare che un giudice svizzero – o due giudici svizzeri poiché si tratta spesso di uno Svizzero che rappresenta il Liechtenstein – siede nel collegio dei giudici per ogni decisione presa dalla Corte contro o a favore della Svizzera. Le decisioni di Strasburgo non sono quindi delle decisioni prese da giudici stranieri. Inoltre i giudici di Strasburgo, se non sono in grado di percepire tutte le sottilità di un sistema giuridico particolare, prendono tutto il tempo necessario per capire tutte le conseguenze di una o l’altra sentenza prima di prendere una decisione. Questa è una delle ragioni per le quali la Corte impiega spesso molto tempo a prendere delle decisioni.

Se a volte dei giudici “stranieri” guardano con occhio a volte critico la nostra legislazione, il contrario è pure vero: dei giudici stranieri prendono decisioni che riguardano gli altri Stati membri del Consiglio d’Europa. È il caso da decenni e la Svizzera ha in ampia parte contribuito allo sviluppo della giurisprudenza di Strasburgo.

19 - In caso di approvazione dell’iniziativa è immaginabile che la pena di morte, il cui divieto non fa parte del diritto internazionale imperativo, venga reintrodotta tramite votazione nel nostro paese?

Si può effettivamente immaginare che questo avvenga, in teoria, anche se è poco probabile nella pratica. La Svizzera ha in effetti, oltre alla CEDU, ratificato il protocollo addizionale n°2 al Patto delle Nazioni Unite relativo ai diritti civili e politici, che vieta la pena capitale. Questo protocollo non comporta clausole che permettano di denunciarlo: la Svizzera non potrebbe quindi liberarsi del proprio obbligo di abolire la pena di morte. La reintroduzione della pena capitale significherebbe sicuramente e immediatamente una sospensione della qualità di membro del Consiglio d’Europa e, a lungo termine, un’esclusione.

 20 - La CEDU tratta un numero crescente di casi. La Svizzera viene raramente condannata ma i nostri giudici tengono in considerazione le decisioni della CEDU relative ad altri paese nell’esprimere i propri giudizi. Questo non significa che l’influenza di Strasburgo aumenta con il tempo?

È normale che i giudici nazionali traggano ispirazione o tengano in conto le decisioni di Strasburgo che riguardano altri paesi. La Corte europea dei diritti dell’Uomo rende una giustizia che vuole essere la stessa per tutti i paesi membri del Consiglio d’Europa ed è evidente che se condanna la Francia o la Bulgaria per una situazione simile allora farà lo stesso con la Svizzera se questa statuisse nello stesso senso dei paesi precitati. È dunque per evitare di essere condannata dalla Corte europea ed è in uno spirito di armonizzazione della maniera in cui sono messi in atto i diritti umani in Europa che i giudici applicano le decisioni di Strasburgo.

Si può effettivamente vedere questo fenomeno come un accrescimento dell’influenza di Strasburgo, ma si può anche vederlo positivamente, come un’applicazione della stessa giustizia per tutti i cittadini e tutte le cittadine d’Europa. Una giustizia alla quale la Svizzera ha dato un importante contributo.

 21 - Un “Si” all’iniziativa avrebbe un’influenza sulla nostra economia e le nostre relazioni commerciali?

Economie Suisse si oppone con forza all’iniziativa. Considera che quest’ultima attacchi frontalmente gli interessi dell’economia, poiché minaccia la forte interconnessione della Svizzera con l’economia mondiale e la partecipazione del nostro paese al mercato interno europeo.

Secondo l’associazione, l’approvazione dell’iniziativa avrebbe un impatto su determinati accordi economici e creerebbe un’incertezza giuridica persistente. Complicherebbe, se non impedirebbe, la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali con partner commerciali nel mondo intero.

La Svizzera ha bisogno di relazioni regolamentate secondo il diritto internazionale con i propri partner commerciali del mondo intero. Senza la possibilità di utilizzare le procedure giudiziarie internazionali fondate su dei trattati internazionali, che sia come richiedente o difensore, le nostre imprese sarebbero private di una protezione minima decisiva, in Svizzera e all’estero, di fronte alla concorrenza nazionale e sarebbero discriminate a lungo termine. Sempre secondo Economie Suisse una situazione simile sarebbe catastrofica per le imprese svizzere orientate verso l’esportazione.

 [1] http://www.udc.ch/campagnes/apercu/initiative-pour-le28099autodetermination/de-quoi-se28099agit-il/ (citazione tradotta dall’originale in francese)

[2] https://www.admin.ch/ch/i/pore/vi/vis460t.html

[3] Argomentario: Iniziativa popolare « Il diritto svizzero anziché giudici stranieri (iniziativa per l’autodeterminazione) del 10 marzo 2015, su http://www.initiative-autodetermination.ch, pagine 4 e 5 (in francese).

[4] Non c’è consenso sul diritto internazionale inderogabile. L’UDC lo limita al divieto della tortura, del genocidio, del reato di aggressione, della schiavitù e del principio di non refoulement.

 [5] article 5 al. 1 Cst. féd

[6] article 5 al. 4, deuxième phrase Cst. féd

[7] article. 56a Cst. féd

[8] article 190 Cst. féd

[9] article 5 al. 4, première phrase Cst. féd.

[10] Initiative populaire pour faire appliquer les décisions du peuple – le droit suisse prime le droit étranger, document de fond de l’Union démocratique du centre (UDC), p. 2  http://bit.ly/2e3zj9W

 [11] La totalità delle norme imperative del diritto internazionale. Secondo l’articolo 53 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, si tratta delle “norme acetate e riconosciute dalla comunità internazionale degli Stati nel suo insieme in quanto norme alle quali non è permessa nessuna deroga (…)”.

[12]Argomentario UDC, cap. 5.2.4

 [13]cf. http://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-internationaux/nouvelles/organes-du-conseil-de-leurope/russie-credh

 [14]http://lesobservateurs.ch/2015/07/16/juges-etrangers-ou-democratie-il-faut-choisir/

 [15] id