"Solo un musulmano morto è un buon musulmano", "Hitler avrebbe dovuto gasarvi tutti": questi sono esempi di appelli pubblici all'odio contro le minoranze religiose che negli ultimi anni hanno portato a una condanna secondo la norma penale antirazzista in Svizzera. Se le dichiarazioni fossero state dirette contro gay, lesbiche o bisessuali, sarebbero rimaste impunite. Questo è dovuto al fatto che la diffamazione pubblica e gli incitamenti all'odio e alla discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale non sono ancora contemplati dal diritto penale svizzero. Questa totale mancanza di protezione contro il "discorso dell'odio" è uno dei motivi principali per cui la Svizzera è scesa al 27° posto tra i 49 Paesi europei nella classifica LGBTI-friendly. Questa classifica è determinata annualmente dall'Associazione Internazionale Lesbica, Gay, Bisessuale, Trans e Intersex (ILGA). Nella maggior parte dei paesi europei l'odio e l'incitamento all'odio contro le persone LGBTI* è da tempo un reato penale, ma non in Svizzera.
Il Consiglio federale e il Parlamento vogliono finalmente cambiare questa situazione ed estendere la norma penale antirazzismo per includere l'incitamento all'odio basato sull'orientamento sessuale. Purtroppo, il Consiglio degli Stati ha deciso di non applicare questa estensione all'identità di genere, il che significa che alle persone transessuali, per esempio, viene negata la protezione. Ciononostante, un comitato ha promosso un referendum, e il 9 febbraio 2020 voteremo per stabilire se lesbiche, gay e bisessuali debbano essere protetti dall'odio e dalla discriminazione - come già avviene per le minoranze religiose o etniche.
L'odio non è protetto dalla libertà di espressione
Il Comitato referendario sostiene che l’estensione minacci la libertà di espressione. Tuttavia, i promotori del referendum nascondono il fatto che la nuova norma penale riguarda esclusivamente l'incitamento pubblico all'odio e alla violenza, la denigrazione e la discriminazione e quindi la violazione della dignità umana. Le discussioni e il confronto tra opinioni discordanti, ad esempio sulla questione del matrimonio di gay, lesbiche e bisessuali, non sarebbero toccate o vietate. Nulla è anche l'affermazione del Comitato referendario secondo cui le aggressioni fisiche contro gli individui sono già oggi punibili: perché è proprio il fatto che gli appelli pubblici all'odio, alla discriminazione e alla violenza restino impuniti che prepara il terreno per le aggressioni fisiche.
Un "sì" è un imperativo dei diritti umani
Dal punto di vista dei diritti umani, la situazione è quindi chiara: gli appelli all'odio e alla discriminazione sono delle violazioni dei diritti umani delle persone colpite e non una manifestazione della libertà di espressione. Il "discorso dell'odio" viola il divieto di discriminazione sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e dalla Costituzione federale, nonché la tutela costituzionale della dignità umana. In casi estremi, anche il diritto umano più basilare, il diritto alla vita, può essere minacciato. Di conseguenza, i trattati internazionali fondamentali sui diritti umani (CEDU e Patto sui diritti politici e civili dell'ONU) contengono la regola di base che vieta gli abusi del diritto: nessuno può invocare un diritto - come la libertà di espressione - per abolire o limitare i diritti fondamentali degli altri.
Nessun "diritto speciale”
Non si tratta nemmeno di introdurre "diritti speciali" per le persone LGBTI* (come sostenuto da un comitato LGBTI "No a diritti speciali!"), ma piuttosto di colmare una lacuna nella legge che è contraria ai diritti umani e quindi di abolire un "Sonderfall" che riguarda la Svizzera e che viola i diritti fondamentali. Un caso particolare in cui gli appelli all'odio e alla discriminazione sono (giustamente) punibili se diretti contro le identità etniche e religiose, ma non sono punibili se diretti contro un particolare orientamento sessuale. È giunto il momento di cambiare le cose con un "Sì" deciso il 9 febbraio!
Amnesty Svizzera ha già espresso il suo sostegno alla prevista estensione della norma penale antirazzismo all'orientamento sessuale in occasione dell'Assemblea generale del 2019 con una risoluzione e, insieme a Queeramnesty, sostiene il comitato di voto "Sì alla protezione dall'odio!”
Sì alla protezione dall’odio – Gli argomenti
(Argomenti del Comitato "Sì alla protezione dall'odio")
Su cosa votiamo
Il 9 febbraio 2020 voteremo sull'estensione della norma penale antirazzismo all'orientamento sessuale. Si tratta quindi di proteggere lesbiche, gay e bisessuali dall'odio, dalla diffamazione e dalla discriminazione. L'estensione dell'articolo penale contro la discriminazione razziale (art. 261bis Codice penale e art. 171c Codice penale militare) al criterio dell'"orientamento sessuale" è stata decisa dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati nel dicembre 2018. Chi oggi in Svizzera incita all'odio e alla discriminazione contro lesbiche, gay e bisessuali in generale o discrimina lesbiche, gay e bisessuali non può essere perseguito. L'ampiamento permetterà di combattere l'incitamento all'odio contro lesbiche, gay e bisessuali - così come è già impossibile punire chi incita all'odio sulla base della religione o del colore della pelle.
Come funziona la protezione dall'odio? - Esempi
- Lesbiche definite “persone malate”: Se opuscoli o una pagina pubblica di Facebook diffondono l'idea che tutte le lesbiche sono malate e devono essere violentate da un uomo per trovare la "giusta via", oggi non c'è la possibilità di intraprendere un'azione per fermarne la pubblicazione. Ecco perché abbiamo bisogno di protezione dall'odio, perché l'odio non è un'opinione. Soprattutto le giovani persone lesbiche, gay o bisessuali soffrono a causa di queste idee - il tasso di suicidio di questo gruppo è circa cinque volte superiore a quello dei giovani eterosessuali.
- Le coppie gay con figli respinte: Se a un bambino di una coppia omosessuale viene rifiutato l'ingresso a un gruppo di gioco perché i suoi genitori sono gay, oggi non c'è alcuna possibilità di azione legale per opporsi alla decisione. Per questo motivo è necessaria una protezione contro la discriminazione. Perché qui la discriminazione non danneggia solo i due padri gay o le due madri lesbiche, ma anche il bambino.
- I bisessuali non vengono serviti: se un ristoratore scrive chiaramente su un cartello davanti al ristorante : "Non serviamo perversi bisessuali, né pedofili omosessuali", attualmente non è possibile intraprendere un'azione legale per opporsi. Ecco perché abbiamo bisogno di protezione dall'odio. Il gestore del ristorante è ancora libero di non servire determinati individui - siano essi lesbiche, gay, bisessuali o eterosessuali - ma tali affermazioni diffondono un clima di odio e discriminazione.
Qual'è la verità?
- Un attacco alla libertà di espressione? La libertà di espressione non è in alcun modo limitata dall'estensione della norma antirazzismo. Il dibattito e le opinioni critiche sono ancora possibili. Secondo il disegno di legge, l'incitamento pubblico all'odio e alla discriminazione o la denigrazione e la calunnia sistematica di lesbiche, gay e bisessuali saranno punibili. Ciò che una persona pensa o esprime nella sua cerchia di amici o al tavolo del bar non è coperto dalla disposizione penale estesa. La Costituzione però non garantisce non solo la libertà di opinione ma anche la dignità umana. Chi incita pubblicamente all'odio contro lesbiche, gay e bisessuali viola la dignità umana e semina odio - e l'odio non è un'opinione.
- E la libertà di credo? In Svizzera la libertà religiosa è un bene prezioso, e continuerà ad essere garantita. Sarà naturalmente ancora possibile una discussione sul significato della Bibbia o di singoli passi biblici. E si potranno citare anche passi biblici controversi. Analogamente, in generale, le dichiarazioni critiche su determinati orientamenti sessuali non saranno sufficienti per un'azione penale o una condanna. Saranno punibili gli appelli pubblici all’odio contro le persone omosessuali o bisessuali, che non hanno nulla a che vedere con l’amore per il proprio prossimo, con la religione o la libertà di credo.
- La protezione dall'odio è un inutile "diritto speciale"? No. La protezione dall'odio non crea diritti speciali per lesbiche, gay e bisessuali. Essi devono solo ricevere la stessa protezione che già esiste per gli ebrei, per esempio. L'inclusione del criterio dell'orientamento sessuale nello standard di protezione non deriva da sensibilità politiche e non serve a scopi politici. L'obiettivo è quello di creare condizioni giuridiche uguali per gli stessi fatti. La protezione contro l'odio è un mezzo per raggiungere l'uguaglianza tra lesbiche, gay e bisessuali e la maggioranza delle persone.
- Le leggi di oggi sono sufficienti? No. Se una persona viene aggredita fisicamente o insultata personalmente a causa del suo orientamento sessuale, oggi può difendersi legalmente - ma allora è troppo tardi. Tuttavia, gli appelli all'odio e l'incitamento all'odio, che alla fine portano a questi attacchi, sono ancora incomprensibilmente non punibili. Così, non appena ad essere preso di mira non è più un singolo individuo ma un intero gruppo, come "le lesbiche", "i gay" o "i bisessuali", le leggi di oggi non sono sufficienti.
- L'"orientamento sessuale" non è chiaramente definito? Il termine "orientamento sessuale" è definito a livello internazionale dai Principi di Yogyakarta ed è comunemente usato. In diverse leggi cantonali e comunali, così come in altri Paesi, il termine ha trovato spazio anche nella legge: "L'orientamento sessuale è la capacità di una persona di sentirsi emotivamente e sessualmente attratta intensamente da persone dello stesso (omosessuale) o di un altro sesso (eterosessuale) o di più di un sesso (bisessuale) e di avere rapporti intimi e sessuali con esse".
- Protezione della dignità umana: La norma anti-razzista ha come obiettivo la prevenzione di comportamenti che ledono alla dignità umani di persone che appartengono a gruppi specifici e che minacciano la pace sociale. Con l’aggiunta dell’orientamento sessuale – spesso strumento di una propaganda intrisa di odio o di discriminazione – ai motivi di discriminazione toccati dalla norma, questa legge continuerà ad avere la stessa finalità. Non si tratta quindi di un’estensione arbitraria della lista di gruppi di persone protette dall’articolo contro la discriminazione razziale.