Dietro le esigenze sempliciste dell’iniziativa “Il diritto svizzero anziché giudici stranieri” si nascondono delle nozioni ben più complesso di quanto si può pensare di primo acchito. Spiegazione.
di Manuela Reimann Graf
Cos’è il diritto internazionale pubblico?
Il diritto internazionale pubblico è costituito essenzialmente dai trattati conclusi tra Stati. Regola le relazioni tra paesi e stabilisce le regole e i principî vincolanti. I trattati vincolano tutti gli Stati che li hanno ratificati. Il diritto internazionale pubblico è in continua evoluzione e la sua versione moderna evidenzia la protezione e il benessere delle persone (diritti umani, protezione delle persone nei conflitti armati). Secondo la Costituzione federale, i trattati internazionali importanti devono essere approvati dall’Assemblea federale e sono sottoposti a referendum facoltativo. Un trattato è invece obbligatoriamente sottoposto all’approvazione popolare (referendum obbligatorio) quando ha rilevanza costituzionale.
E il diritto internazionale imperativo?
Oltre al diritto internazionale pubblico esiste il diritto internazionale imperativo, chiamato anche “ius cogens”. Come il diritto internazionale pubblico (di cui sopra), il diritto internazionale imperativo è vincolante, ma esso vincola tutti gli Stati, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno ratificato gli strumenti corrispondenti. Questo diritto comprende essenzialmente delle norme relative ai diritti umani, come il divieto della tortura, della schiavitù o del genocidio. Non esiste però una definizione precisa né una lista esaustiva universalmente riconosciuta. La Costituzione federale, dal canto suo, fa riferimento al diritto internazionale imperativo e si impegna a rispettarlo.
Un diritto internazionale supplementare: il diritto internazionale umanitario
Il diritto internazionale umanitario definisce le regole applicabili nei conflitti armati. Costituisce quindi le norme di riferimento applicabili durante un conflitto armato e stabilisce la protezione delle vittime del conflitto (Convenzione di Ginevra del 1949).
Gerarchia del diritto
La Costituzione e le leggi federali – come pure quelle cantonali e comunali – costituiscono l’insieme del diritto nazionale. In caso di contraddizione il livello più alto predomina sempre: il diritto federale sul diritto cantonale e quest’ultimo su quello comunale. Nell’iniziativa detta “per l’autodeterminazione” si tratta unicamente della relazione complessa tra la più alta sfera di diritto nazionale, la Costituzione, e il diritto internazionale.
Cosa ne è dei diritti fondamentali?
Nella Costituzione federale, dopo la revisione del 1999, i “diritti fondamentali” raccolgono tutte le libertà essenziali che sono pure garantite dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Questa può però venir modificata dalle iniziative popolari e sfociare in conflitti con il diritto superiore (Convenzioni quali la CEDU, la Convenzione sui diritti dell’infanzia, ecc. ….).
Ma, soprattutto, la CEDU offre ai cittadini svizzeri una protezione supplementare dei loro diritti offrendo alle persone toccate da violazioni dei diritti umani un’istanza supplementare alla quale rivolgersi.