“La Svizzera deve valutare, nel corso di una nuova procedura di asilo, se il servizio militare in Eritrea violi o meno il divieto del lavoro forzato e/o della schiavitù (articolo 4 CEDU). La Svizzera non può quindi eseguire il rinvio di un Eritreo senza aver prima esaminato questo aspetto,” ha dichiarato Denise Graf, coordinatrice asilo della Sezione svizzera di Amnesty International. “Il 26enne eritreo deve aspettarsi di essere costretto a fare il proprio servizio militare e il servizio nazionale di durata indeterminata che inevitabilmente seguirà.”
“La CEDU ha deciso di accordare una protezione supplementare nei confronti del suo paese di origine a un eritreo, e lo ha autorizzato a restare in Svizzera fino a quando le autorità avranno statuito in modo definitivo sulla sua richiesta di riesame.”
Contesto
Il ricorrente ha dichiarato che un rientro in Eritreo lo esporrebbe alla tortura e a trattamenti disumani, e che dovrebbe effettuare il servizio militare di una durata indeterminata.
La Corte considera certamente che la situazione dei diritti umani in Eritrea è problematica, ma che il semplice fatto di essere rinviato dalla Svizzera non esporrebbe il ricorrente alla tortura. La mancanza di credibilità del ricorrente è stata determinante nella decisione della Corte. Si è infatti contraddetto più volte su dei punti importanti nel corso della sua procedura di asilo.
La sentenza